MODULO CESSIONE DEL CREDITO CONTO TERMICO 2.0 UFFICIALE DEL GSE
Di seguito vengono menzionate le regole descritte sul sito ufficiale del GSE www.gse.it
Il GSE riconoscerà il pagamento dei crediti a favore del soggetto cessionario se sono rispettate le seguenti condizioni:
– la cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione (nel caso di cessione stipulata ai sensi della Legge n. 52/91, prevista esclusivamente per le convenzioni GRIN, la stessa è automaticamente risolta l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo a quello di stipula dell'atto di cessione);
– i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
– l'atto di cessione dei crediti:
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario a mezzo raccomandata utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati.
MANDATO IRREVOCABILE ALL’INCASSO E REVOCA DEL MANDATOIl mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo in forza del mandato conferito.
Il mandato irrevocabile all'incasso è ammesso esclusivamente per la totalità dei crediti, presenti e futuri, a favore di un unico mandatario sino ad eventuale revoca espressa. Le modalità di attivazione del mandato sono le stesse previste per la cessione del credito sopra riportate.
Il contratto di mandato irrevocabile è ammesso per i seguenti meccanismi di incentivazione:
– Conto Energia
– TO
– RID
– SSP
– FER
– Conto Termico
– GRIN
– Biometano
– Altri biocarburanti avanzati
Il mandato irrevocabile all'incasso ha validità fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca. La revoca del mandato irrevocabile deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato il mandato irrevocabile all'incasso a cui si riferisce.
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al soggetto responsabile a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della revoca del mandato. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal mandatario a mezzo raccomandata utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati.
PEGNO SU CREDITI Per quanto riguarda la costituzione in pegno può essere ammessa solo ed esclusivamente se espressamente previsto dalla Convenzione. Le modalità di stipula sono le stesse previste per la cessione dei crediti.
– la cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione (nel caso di cessione stipulata ai sensi della Legge n. 52/91, prevista esclusivamente per le convenzioni GRIN, la stessa è automaticamente risolta l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo a quello di stipula dell'atto di cessione);
– i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
– l'atto di cessione dei crediti:
- deve essere stipulato in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione;
- deve essere redatto utilizzando l'apposito modello standard disponibile sul sito istituzionale del GSE;
- deve avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
- deve essere notificato al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ai fini dell'accettazione da parte del GSE e quindi della stipula della cessione del credito, è necessario allegare alla notifica l'atto di cessione e i relativi allegati);
- deve riportare in allegato la Convenzione quale parte integrante dell'accordo di cessione;
- deve essere espressamente accettato dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente e al cessionario.
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal Cessionario a mezzo raccomandata utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati.
MANDATO IRREVOCABILE ALL’INCASSO E REVOCA DEL MANDATOIl mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo in forza del mandato conferito.
Il mandato irrevocabile all'incasso è ammesso esclusivamente per la totalità dei crediti, presenti e futuri, a favore di un unico mandatario sino ad eventuale revoca espressa. Le modalità di attivazione del mandato sono le stesse previste per la cessione del credito sopra riportate.
Il contratto di mandato irrevocabile è ammesso per i seguenti meccanismi di incentivazione:
– Conto Energia
– TO
– RID
– SSP
– FER
– Conto Termico
– GRIN
– Biometano
– Altri biocarburanti avanzati
Il mandato irrevocabile all'incasso ha validità fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca. La revoca del mandato irrevocabile deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato il mandato irrevocabile all'incasso a cui si riferisce.
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al soggetto responsabile a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della revoca del mandato. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
Si segnala che eventuali richieste di variazione di coordinate bancarie potranno essere inviate dal mandatario a mezzo raccomandata utilizzando esclusivamente i modelli standard pubblicati.
PEGNO SU CREDITI Per quanto riguarda la costituzione in pegno può essere ammessa solo ed esclusivamente se espressamente previsto dalla Convenzione. Le modalità di stipula sono le stesse previste per la cessione dei crediti.